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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

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Regno d'Italia 50 occorrenze

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli articoli 98 a

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Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al

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Del giudice delegato.

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(Relazione al giudice).

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(Provvedimenti del giudice delegato).

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(Decreti del giudice delegato).

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(Provvedimenti del giudice delegato).

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Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso

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Le vendite sono disposte con ordinanza dal giudice delegato, su istanza del curatore, ed hanno luogo innanzi al giudice medesimo, salvo quanto

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(Poteri del giudice delegato).

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stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

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(Reclamo contro il decreto del giudice delegato).

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Per i beni che si trovano in altre località il giudice delegato richiede, per mezzo del cancelliere, i pretori competenti di procedere

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L'elenco, con i documenti giustificativi, è trasmesso al giudice, il quale procede alla formazione dello stato passivo e lo rende esecutivo con

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Le scritture contabili, dopo essere state vidimate dal giudice che procede, devono essere depositate nella cancelleria del tribunale. Tuttavia il

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Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti

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L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

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Il giudice delegato può sostituire i membri del comitato.

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I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto.

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Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al

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L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sè delle parti, nonché il

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Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere e si chiude con decreto del giudice che lo dichiara esecutivo a

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Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.

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I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 26.

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Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

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Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull'andamento dell'impresa.

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Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di

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I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato.

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In seguito alla proposta di concordato il giudice delegato può sospendere la liquidazione.

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giudice delegato per ogni singolo atto della procedura e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro

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Il debitore, anche se non costituito, può presentarsi all'udienza per essere sentito dal giudice.

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Delle dichiarazioni di voto è presa nota in apposito verbale sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.

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Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilità, può disporre le opportune misure cautelari.

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Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, ove i creditori possono prenderne visione.

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In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito.

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Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

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I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato.

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Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

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Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.

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Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato.

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I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

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Il giudice delegato può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore.

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Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

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Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.

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Compiuta la liquidazione dell'attivo prima del riparto finale, il curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione.

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Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, comunicare al giudice delegato la propria accettazione.

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Le funzioni del giudice delegato possono essere affidate al pretore del luogo dove il debitore ha la sede principale dell'impresa.

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Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

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Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato.

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Il giudice che procede può sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

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